Il Collegio dei sindaci del Fondo Pensioni esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonché quelle previste dall'articolo 2, comma 1 e 20, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Almeno uno dei componenti del Collegio sindacale interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Collegio dei sindaci, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto da tre membri effettivi
e da tre supplenti scelti rispettivamente:
a) dal Presidente della Regione;
b) dall'Assessore dell'Economia;
c) dall'Assessore delle Autonomie locali e della funzione pubblica.
I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero nell'albo dei revisori contabili istituito presso l'Assessorato regionale per l'economia in virtù dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15. L'incarico ha la durata di 4 anni.
Avviso: i componenti dell'organo di controllo (già collegio dei revisori, poi collegio sindacale) nominato con D.Pres. nr. 165 in data 8 maggio 2017, sono cessati per scadenza del mandato, in data 21 giugno 2021.
