La tassa automobilistica (bollo auto) è una tassa dovuta da tutti coloro che risultano essere proprietari del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e da coloro i quali posseggono alcune categorie di veicoli, quali ciclomotori, quadricicli, leggeri e veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
Con legge regionale 11 Agosto 2015 n° 16, la Regione Siciliana, a far data dal 01/01/2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Regione.
NEWS
Modalità attuative della definizione agevolata in materia di tasse automobilistiche di cui all’art. 18 della L.R. 22 ottobre 2025, n. 31
Si comunica che nel Portale tributi - sezione tassa auto sono pubblicate le modalità attuative della definizione agevolata in materia di tasse automobilistiche https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/modalita-attuative-definizione-agevolata-tasse-automobilistiche-art-18-lr-22102025-n-31
Modalità di presentazione delle richieste di rimborso
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Sito ACI - Guida al bollo auto
In materia di tassa automobilistica la Regione Siciliana ha stipulato apposita convenzione con l'ACI (Automobile Club d'Italia).
Per l'assistenza e per ogni informazione è possibile rivolgersi direttamente agli Uffici provinciali ACI e alle delegazioni diffusi sul territorio regionale, ovvero consultare il sito dell'ACI.Visualizza la pagina di dettaglio dedicata alla Regione Siciliana all'interno del sito dell'ACI
Modalità di presentazione delle richieste di rimborso
Le richieste di rimborso, redatte utilizzando il modello di seguito allegato, devono essere trasmesse esclusivamente all’ACI ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica, ordinaria o certificata, da individuarsi sulla base della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo.
Unità territoriale di Agrigento:
ufficioprovincialeagrigento@pec.aci.it
unita.territoriale.aci.agrigento@aci.it
Unità territoriale di Caltanissetta:
ufficioprovincialecaltanissetta@pec.aci.it
unita.territoriale.aci.caltanissetta@aci.it
Unità territoriale di Catania:
ufficioprovincialecatania@pec.aci.it
unita.territoriale.aci.catania@aci.it
Unità territoriale di Enna:
ufficioprovincialeenna@pec.aci.it
unita.territoriale.aci.enna@aci.it
Unità territoriale di Messina:
ufficioprovincialemessina@pec.aci.it
unita.territoriale.aci.messina@aci.it
Unità territoriale di Palermo:
ufficioprovincialepalermo@pec.aci.it
unita.territoriale.aci.palermo@aci.it
Unità territoriale di Ragusa:
ufficioprovincialeragusa@pec.aci.it
unita.territoriale.aci.ragusa@aci.it
Unità territoriale di Siracusa:
ufficioprovincialesiracusa@pec.aci.it
unita.territoriale.aci.siracusa@aci.it
Unità territoriale di Trapani:
ufficioprovincialetrapani@pec.aci.it
unita.territoriale.aci.trapani@aci.it
Modello rimborso bollo aggiornato marzo 2025 BIS
Modalità attuative della definizione agevolata in materia di tasse automobilistiche di cui all’art. 3 della L.R. 9 gennaio 2025, n. 1
Regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per le imprese autorizzate al commercio di veicoli
veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
Per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI o presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio gli elenchi quadrimestrali cartacei, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita fino al 3° quadrimestre 2023. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.
Per i veicoli ricompresi negli elenchi l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico.
Attenzione! Dal 1° gennaio 2024 con Legge Regionale 27 luglio 2023, n.9 all’art. 15, comma 6, sono state introdotte rilevanti novità:
- non devono essere più spediti gli elenchi contenenti i veicoli da inserire in sospensione di imposta;
- gli obblighi di comunicazione risultano pienamente adempiuti con l’avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo;
- resta dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita;
- il mancato pagamento del diritto fisso comporta l’uscita dal regime di sospensione con il conseguente obbligo del pagamento della tassa automobilistica in capo al concessionario;
- entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di aprile, agosto e dicembre ogni concessionario è tenuto al pagamento del diritto fisso per ogni veicolo per il quale nel quadrimestre di riferimento è avvenuta la trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Esclusivamente per il versamento relativo al primo quadrimestre 2024 il termine per effettuare il pagamento è fissato al 10/06/2024;
- il pagamento può essere effettuato anche cumulativamente per più veicoli.
Al fine di uniformare la modalità di pagamento, si dispone che ogni concessionario compili il modello di pagamento pagoPA direttamente dal portale della Regione Sicilia, digitando nella finestra di “cerca un servizio” il codice numerico “0812”, specificando nella causale il quadrimestre di riferimento ed il numero dei veicoli posti in sospensione.
Per la scadenza relativa al primo quadrimestre 2024 sono fatti salvi i pagamenti pervenuti all’IBAN IT04I0760104600000000784900.
Informazioni di dettaglio sono state fornite dalla Regione Siciliana, tramite Comunicato reperibile sul sito regionale.
Modalità di presentazione domanda di esenzione tassa automobilistica per le associazioni di volontariato e le associazioni di protezione civile di cui all’articolo 26, comma 59, della L.R. n. 2 del 22 febbraio 2023
Approvazione delle modalità di presentazione della domanda di esenzione tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 26, commi 59 e 60, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2.
A partire dal 15 dicembre 2023 e fino al 31 gennaio 2024, le associazioni di volontariato e le associazioni di protezione civile di cui all’articolo 26, comma 59, della L.R. n. 2 del 22 febbraio 2023 devono trasmettere l’istanza per il riconoscimento dell’esenzione esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata da individuarsi sulla base della provincia in cui ha sede l’associazione:
Unità territoriale di Agrigento: ufficioprovincialeagrigento@pec.aci.it
Unità territoriale di Caltanissetta: ufficioprovincialecaltanissetta@pec.aci.it
Unità territoriale di Catania: ufficioprovincialecatania@pec.aci.it
Unità territoriale di Enna: ufficioprovincialeenna@pec.aci.it
Unità territoriale di Messina: ufficioprovincialemessina@pec.aci.it
Unità territoriale di Palermo: ufficioprovincialepalermo@pec.aci.it
Unità territoriale di Ragusa: ufficioprovincialeragusa@pec.aci.it
Unità territoriale di Siracusa: ufficioprovincialesiracusa@pec.aci.it
Unità territoriale di Trapani: ufficioprovincialetrapani@pec.aci.it
I soggetti interessati possono trasmettere l'istanza anche attraverso una PEC non necessariamente a loro intestata. L’istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della ricevuta di consegna della PEC.
Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate nelle istruzioni.
