Notizie06 /08 /2026
Si rende noto che in occasione del pagamento dei trattamenti pensionistici del mese di agosto, i cedolini espongono gli importi a credito o a debito derivanti dai mod. 730/2026 messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate alla data del 27 luglio 2026. Le operazioni di conguaglio continueranno anche nelle mensilità successive, sempre in base alla data di messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. In caso di importi a debito, se la pensione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta. Nell'ulteriore caso di importi a debito elevati, per i quali risulta insufficiente sia la pensione di dicembre che la tredicesima mensilità, verrà data comunicazione al pensionato di eseguire in proprio il debito residuo.